Art. 3.
(Svolgimento dei compiti del gestore).

      1. Nello svolgimento dei propri compiti il gestore deve:

          a) comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza;

          b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;

          c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

      2. Il gestore, se diverso dal disponente, è tenuto a presentare un rendiconto annuale al supervisore.
      3. Il gestore può rinunciare all'incarico mediante comunicazione, in forma scritta con data certa, al disponente ovvero, in mancanza, al supervisore. Il gestore resta in carica sino alla nomina del nuovo gestore.
      4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il nuovo gestore è nominato dal disponente con atto scritto di data certa. In assenza del disponente, il gestore è nominato dal tribunale su istanza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del supervisore ovvero di chiunque vi abbia interesse.
      5. L'attività del gestore è prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Ove il gestore sia il disponente, l'attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.

 

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